Art. 9.

      1. All'articolo 100 del codice penale militare di pace è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «La persona che esercita le funzioni di polizia giudiziaria militare la quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria militare una notizia di reato militare di cui sia venuta a conoscenza a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punita con la reclusione militare da uno a tre anni».